MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 giugno 2014
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
(14A04778)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili,nonchè l’art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972,n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e,in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992,
n.2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n.2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto decreto – legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge dell’8 agosto 1994, n. 489, recante «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente», e in particolare l’art. 7, comma 4 – ter, che fornisce disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni»;
Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,concernente «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate»;
Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;
Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonchè alla loro riproduzione su supporti idonei;
Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti
attuativi emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto
legislativo.
Art. 2
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie
1. Ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione,
l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione
elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le
caratteristi che dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità
nel tempo del documento informatico.
Art. 3
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
fiscale
1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni
del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e
chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina
con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti
è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del
decreto – legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
Art. 4
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e
scritture analogici rilevanti ai fini tributari
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto
informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma
elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalità di cui all’art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformità all’originale delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità
di cui all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui
è obbligatoria la conservazione, èconsentita soltanto dopo il completamento della
procedura di cui ai precedenti commi.
Art. 5
Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei
documenti rilevanti ai fini tributari
1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in
modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento
informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai
sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del P
residente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3
. Il documento conservato può essere esibito anche per via
telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet istituzionale secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione
ai diversi settori d’imposta, specifiche modalità
per l’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari
1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente
rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, co
n modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene
in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento
dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di
assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art.
16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è
dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio
2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad
applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in
vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di
cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di
conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni
del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero
della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle
Agenzie fiscali.
Roma, 17 giugno 2014
Il Ministro: Padoan